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TARES, IMU E TUTTI I TRIBUTI SOSPESI CON DM 30/11/2013 PER I RESIDENTI NEI COMUNI ALLUVIONATI - FINE SOSPENSIONE E PAGAMENTO DA EFFETTUARE DAL 24 GENNAIO AL 17 FEBBRAIO 2014 SENZA INTERESSI NE' SANZIONI.

02 gennaio 2014

I VERSAMENTI DELLA RATA DI DICEMBRE TARES E IMU E TUTTI I TRIBUTI CHE SONO STATI SOSPESI PER I RESIDENTI NEI COMUNI COLPITI DALL'ALLUVIONE DEL 18/11/2013, 

DEVONO ESSERE EFFETTUATI DAL 24 GENNAIO AL 17 FEBBRAIO 2014

SENZA SANZIONI E INTERESSI;

 

DI SEGUITO IL D.L. 30/12/2013 N. 151 (GU 304/2013) CHE ALL'ART. 7 C. 1 STABILISCE:"I PAGAMENTI DEI TRIBUTI E GLI ADEMPIMENTI SOSPESI AI SENSI DEL DECRETO MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 30/11/2013 (GU 03/12/2013, N. 283) COME MODIFICATO DAL DECRETO MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 20/12/2013 (GU 12/12/2013, N. 300) SONO EFFETTUATI TRA IL 24 GENNAIO E IL 17 FEBBRAIO 2014, SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI.  

 

PER COMPLETEZZA DI INFORMAZIONE SI RIPORTA DI SEGUITO IL TESTO DEL DECRETO MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE 30/11/2013 (GU 283/2013):

ART.1:

c. 1 - Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 18 novembre 2013, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'elenco approvato con l'ordinanza n. 3 del 22/11/2013 Commissario delegato per l'emergenza, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

c. 2 - Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma1. Le ritenute già operate in qualità di sostituti d'imposta devono, comunque, essere versate.

c. 3 - Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1.