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Attività di Bed and Breakfast

AGGIORNAMENTO

Con la Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24, e con l'adozione delle Direttive regionali in materia di SUAPE, approvate con la Deliberazione G.R. n. 11/14 del 28/0/2017, i procedimenti riguardanti le attività di bed and Breakfast sono confluiti nel procedimento unico semplificato.

Le istanze pertanto dovranno essere trasmesse allo Sportello Unico per il tramite della piattaforma regionale SUAPE, utilizzando la modulitica e secondo le procedure da questa previste.


 

Esercizio Saltuario di alloggio e prima colazione.

Destinatari: Soggetti che, nella casa in cui risiedono, offrono un servizio di alloggio e prima colazione. Descrizione del procedimento (Download)

S.C.I.A. - (Bed & Breakfast - art.6, L.R. 12/8/1998, n. 27; D.G.R. Sardegna n.10/43 del 21/02/2013) - Scarica il modulo (Download)

Ufficio competente

Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso, variazione e cessazione dell’attività è competente il Settore Attività Produttive.

Descrizione

Per “bed & breakfast” si intende l’attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia. L’attività è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, ivi comprese le pertinenze. 



L’esercizio di attività di bed & breakfast non necessita d’iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA.

Requisiti

Requisiti soggettivi:

Il bed and breakfast deve essere esercitato da privati in forma non professionale, in possesso di idonei requisiti:

Requisiti oggettivi:

L’attività può essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto. 
I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d’igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.

Presentazione della pratica

L’avvio dell’attività di B&B è condizionata alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (c.d. “S.C.I.A.”) al Comune in cui è sito l’immobile (od in cui sono ubicati gli immobili, nel caso delle eccezioni trattate nei Paragrafi 2 e 4) in cui essa viene esercitata da parte del “richiedente” che, nel caso di B&B a conduzione familiare, è definibile come la persona fisica titolare dell’attività e come colui nella cui dichiarazione dei redditi Irpef saranno denunciati i ricavi ed i costi dell’attività e, nel caso di B&B gestito in forma imprenditoriale, è identificabile nell’imprenditorie individuale o nella società che lo esercitano.

L’attività di B&B oggetto della S.C.I.A. può essere iniziata a partire dalla data di presentazione della stessa al Comune competente per territorio (4° comma). Questa data è quella della presentazione della S.C.I.A. all’Ufficio Protocollo del Comune, nel caso di Segnalazione presentata di persona in forma cartacea, di ricezione dell’avviso di ricevimento da parte del mittente per quella presentata per mezzo di raccomandata cartacea con avviso di ricevimento, di invio della Segnalazione in formato digitale tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). Ricordiamo che la S.C.I.A. è disciplinata dall’articolo 19 della Legge n° 241 del 1990 (la legge sul procedimento amministrativo), come riformato dal comma 4°-bis dell’articolo 49 della Legge n° 122 del 2010, e che essa deve essere corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale per l’avvio dell’esercizio di una attività di impresa (o di una attività non imprenditoriale, come nel caso del B&B a conduzione familiare) che dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti o presupposti prima citati. Questa documentazione può consistere in dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà, in attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, in elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’Amministrazione. La dichiarazione, contenuta nella documentazione allegata alla S.C.I.A., attestante falsamente l’esistenza dei requisiti o presupposti richiesti dalla legge per l’avvio dell’attività è punita con la reclusione da uno a tre anni, a meno che il fatto non costituisca un reato più grave (6° comma dell’articolo 19 della Legge 241/1990).

 

Allegati a corredo della pratica

 

Il Comune a cui è stata presenta la SCIA ha sessanta giorni di tempo per verificare l’eventuale carenza dei requisiti e dei presupposti che la Legge Regionale 27/2013 richiede per l’avvio dell’attività di B&B. Se verifica ciò deve adottare un provvedimento motivato di divieto di 13 prosecuzione dell’attività di B&B e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa a meno che l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed a rimuovere i suoi effetti dannosi (ma non si capisce quali possano essere gli effetti dannosi di un’attività di B&B) entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta né superiore a centoventi giorni (3° comma dell’art. 19 della Legge 241/1990 in combinato disposto col comma 5° dell’articolo 4 della Legge Regionale 27/2013). Segnaliamo, infine, che, come confermato dalla Risoluzione n° 24/E del 2013 dell’Agenzia delle Entrate, la S.C.I.A. è esente dall’imposta di bollo se non prevede, come nel caso in esame, il rilascio di un provvedimento o di una certificazione da parte dell’ente destinatario (il Comune).

Riferimenti normativi

- Legge Regionale n. 27 del 12/08/1998, art. 6. - Esercizio saltuario di alloggio e prima colazione.

- Delibera della Giunta Regionale n. 10/43 del 21/02/2013 - Linee guida per l’esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast (B&B).

Note

Le SCIA hanno validità permanente salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.

Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:

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